PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 2, riguardante le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «4 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «5 per mille» e le parole: «7 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «8,75 per mille»;

          b) all'articolo 8, riguardante le riduzioni e le detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Con delibera adottata dalla giunta, i comuni possono esentare dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2-ter. Nel caso previsto dal comma 2-bis, la giunta comunale, con la stessa deliberazione, incrementa nella misura del 25 per cento, entro i limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 2, le aliquote dell'imposta previste per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale».

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), stabilisce le modalità e le procedure necessarie ad assicurare che, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni che adottano la delibera prevista

 

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dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotti dal comma 1 del presente articolo, l'erogazione dell'importo pari al minor gettito sia pari o superiore al 2 per cento.